Cass. pen. n. 1142 del 7 maggio 1997
Testo massima n. 1
L'assenza del pubblico ministero all'udienza camerale prevista dall'art. 666 c.p.p. non è causa di nullità assoluta ed insanabile e deve, pertanto, essere dedotta dalla parte privata che intenda dolersene e che sia presente, entro il termine fissato dall'art. 182, comma secondo, c.p.p.