Cass. pen. n. 11957 del 18 dicembre 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della formazione del convincimento del giudice, non è possibile considerare elemento a carico dell'imputato, e assumere così la rilevanza di indizio idoneo a sorreggere una dichiarazione indiretta priva di ulteriori riscontri, la mancata coltivazione di un alibi equiparando la mancata coltivazione alla prova positiva della sua falsità.