Cass. pen. n. 11957 del 18 dicembre 1997

Testo massima n. 1


Ai fini della formazione del convincimento del giudice, non è possibile considerare elemento a carico dell'imputato, e assumere così la rilevanza di indizio idoneo a sorreggere una dichiarazione indiretta priva di ulteriori riscontri, la mancata coltivazione di un alibi equiparando la mancata coltivazione alla prova positiva della sua falsità.

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