Cass. pen. n. 1205 del 5 maggio 1997

Testo massima n. 1


Non è prevista alcuna forma di impugnazione (e quindi nemmeno il ricorso per cassazione) contro il provvedimento con il quale il giudice di merito ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p., qualifica l'impugnazione a lui proposta come ricorso per cassazione e dispone conseguentemente la trasmissione degli atti alla Suprema Corte. Infatti, un provvedimento di tal tipo, in qualsiasi forma adottato, non resta insindacabile, poiché è sempre soggetto al controllo nell'ulteriore corso del procedimento, come accade in genere per i provvedimenti sulla competenza.

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