Cass. pen. n. 2043 del 5 marzo 1997

Testo massima n. 1


In presenza di una causa estintiva del reato, non è consentito al giudice di legittimità l'annullamento con rinvio al giudice di merito, perché ciò sarebbe incompatibile con il principio secondo il quale non è possibile la prosecuzione di un procedimento penale nel quale si è già verificata la causa di estinzione del reato e questa sia stata dichiarata dal giudice di merito con motivata esclusione dell'incolpevolezza dell'imputato.

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