Cass. pen. n. 207 del 21 marzo 1997

Testo massima n. 1


Con la L.C. 16 gennaio 1989 n. 1, istitutiva del collegio per i reati ministeriali si è inteso costituire un organo di indagine di natura giurisdizionale, a garanzia di quella imparzialità e terzietà richieste dalla delicatezza della materia penale da trattare. E tanto risulta da un lato dalla limitazione dei poteri del pubblico ministero ai momenti di iniziativa e di partecipazione al procedimento e, dall'altro, dall'attribuzione al collegio dei poteri relativi alla fase delle indagini preliminari, nonché dal potere propositivo e decisionale riguardo all'archiviazione, alla trasmissione della richiesta al presidente della Camera competente, all'esatta qualificazione giuridica del fatto. Ciò riconduce il collegio in esame, per ruolo, natura e caratterizzazione dei poteri, alla figura del giudice per le indagini preliminari, od a quella del giudice istruttore prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, pur in quell'assetto organizzativo di tipo collegiale, voluto per rafforzare il grado di imparzialità e di terzietà. Ne consegue che al suddetto collegio, quale organo giurisdizionale, va riconosciuto il potere di proporre conflitto di competenza, ai sensi degli artt. 28 ss. c.p.p.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE