Cass. pen. n. 2584 del 8 agosto 1997
Testo massima n. 1
Ai fini della formulazione del giudizio prognostico di particolare complessità, richiesto per dar luogo alla sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., deve ritenersi consentito al giudice prendere in considerazione non soltanto gli elementi già obiettivamente rilevabili, come il numero e la gravità delle imputazioni, il numero degli imputati, dei collaboratori e dei testimoni, valutando la probabile difficoltà della loro assunzione, ma anche quegli accertamenti che, pur non facendo parte dei mezzi di prova già ammessi, vi è fondato motivo di ritenere che, in relazione all'oggetto del giudizio e alle finalità del processo, debbono essere necessariamente acquisiti, costituendo un antecedente logico imprescindibile ai fini della formulazione di quel giudizio finale complessivo che si estrinseca nella sentenza e nella sua motivazione.