Cass. pen. n. 2638 del 19 marzo 1997

Testo massima n. 1


Cade in un grave vizio logico e viola le regole processuali il giudice d'appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla corte in sede di annullamento con rinvio (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità rendendo superfluo l'esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, partendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere in considerazione e dal motivare adeguatamente sul loro rigetto.

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