Cass. pen. n. 3306 del 6 giugno 1997
Testo massima n. 1
Le ipotesi previste dall'art. 62 n. 6 c.p. (riparazione totale del danno e ravvedimento operoso), pur avendo sfere di applicazione autonome, non possono essere valutate per una duplice riduzione di pena, inerendo esse ad un'unica ragione giustificatrice, che si individua nella minore capacità a delinquere dimostrata dal reo dopo la commissione del reato, con il comportamento attuoso teso a eliderne le conseguenze dannose o pericolose.