Cass. pen. n. 5111 del 30 maggio 1997
Testo massima n. 1
Il certificato di scarico dei Tir (mod. A/124) costituisce atto pubblico e non certificazione amministrativa. La L. 12 agosto 1962, n. 1517, che rende esecutiva la convenzione di Ginevra 18 gennaio 1959 sui trasporti Tir, prevede i c.d. carnet in relazione alla loro libera circolazione internazionale, mentre le modalità di riscossione dei diritti doganali e la relativa documentazione sono riservate alle normative interne di ogni Stato interessato. Ne consegue che il mod. A/124 ha la funzione di rappresentare un fatto diverso dal transito in uscita del Tir di cui alla figlia del carnet (volet 2) e cioè, per quanto diversamente importa, lo scarico doganale delle merci realmente trasportate dal Tir, circa il quale il p.u. che compila la distinta fa fede di una attività di controllo direttamente compiuta, e di cui dà riscontro alla dogana di entrata che, restituendo un esemplare della distinta di scarico, attesta di averne preso atto.