Cass. pen. n. 6603 del 9 luglio 1997
Testo massima n. 1
In tema di ingiuria in ambito lavorativo, il potere gerarchico, disciplinare e di sovraordinazione padronale consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore, legittimando anche richiami duri e perentori, non sanzionabili soltanto se mantenuti nei limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana. Esula, quindi, da ogni potestà disciplinare, astrattamente configurabile anche nei rapporti di lavoro come ius corrigendi, l'uso di espressioni che, per la forma univocamente e manifestamente offensiva o per la valenza mortificatrice del contenuto, travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare.