Cass. pen. n. 8576 del 24 settembre 1997

Testo massima n. 1


Il giudice dell'impugnazione, allorché accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha il solo obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessiva irrogata e non anche quello di lasciare inalterati i singoli elementi che compongono la pena inflitta in concreto. (In motivazione, la S.C. ha affermato che l'avverbio «corrispondentemente» non deve considerarsi come dimostrativo della esclusione della possibilità di graduare in maniera diversa, rispetto al primo grado, il gioco delle aggravanti e delle attenuanti, ma va riferito semplicemente alla necessità che la diminuzione della pena deve essere in qualche modo commisurata al nuovo quadro di responsabilità attribuibile all'imputato, a seguito della riforma della sentenza di prime cure).

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