Cass. pen. n. 861 del 5 giugno 1997
Testo massima n. 1
Allorché la causa di sospensione dei termini della custodia cautelare si basi sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate, ed è pertanto irrilevante la circostanza che la posizione soggettiva di taluni imputati non sia di particolare complessità.