Cass. pen. n. 861 del 5 giugno 1997

Testo massima n. 1


Allorché la causa di sospensione dei termini della custodia cautelare si basi sul dato oggettivo della complessità del dibattimento, non può farsi luogo al riconoscimento di posizioni differenziate, ed è pertanto irrilevante la circostanza che la posizione soggettiva di taluni imputati non sia di particolare complessità.

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