Cass. pen. n. 11549 del 6 novembre 1998

Testo massima n. 1


In tema di abuso di ufficio, il danno cui si riferisce l'art. 323 c.p. non riguarda solo situazioni soggettive di carattere patrimoniale e nemmeno solo diritti soggettivi perfetti, ma anche l'aggressione ingiusta alla sfera della personalità, tutelata dalle norme costituzionali. (Fattispecie in cui è stato ritenuto ipotizzabile il danno ingiusto in ansie, preoccupazioni, perdita di prestigio e di decoro derivanti da una ingiusta denuncia, in relazione al comportamento di un ufficiale di polizia giudiziaria che, violando il dovere di astensione, aveva indotto la propria moglie a sporgere una ingiusta denuncia nei confronti del direttore didattico della scuola ove la stessa era insegnante).

Testo massima n. 2


In tema di abuso di ufficio, viola il dovere di astensione in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, sancito non solo dall'art. 323 c.p. ma dal principio costituzionale di imparzialità della pubblica amministrazione, l'ufficiale di polizia giudiziaria che sollecita la propria moglie a presentargli denuncia per un supposto reato e svolge personalmente le relative indagini, non essendo tale dovere in alcun modo derogato dagli artt. 55 e 347 c.p.p. in tema di attività della polizia giudiziaria.

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