Cass. pen. n. 1668 del 20 maggio 1998
Testo massima n. 1
In sede di impugnativa dell'ordinanza di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare per ritenuta particolare complessità del dibattimento, ex art. 304, comma secondo, c.p.p., non è consentita la proposizione di questioni relative alla mancata separazione dei processi — trattandosi di questioni rimesse alla discrezionalità del giudice e non soggetta ad impugnazione — neppure sotto il profilo che la complessità del procedimento è stata determinata dalle scelte del pubblico ministero nel momento in cui esercita l'azione penale o successivamente dal giudice a norma degli artt. 17, 18 e 19 c.p.p.