Cass. pen. n. 3698 del 25 marzo 1998
Testo massima n. 1
La previsione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in materia di vizio di motivazione, è da considerare specifica rispetto a quella di carattere generale di cui alla precedente lett. c) dello stesso articolo, concernente la violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Pertanto, anche quando il vizio di motivazione venga dedotto sotto il profilo della omessa valutazione di una prova, è soltanto alla prima di dette disposizioni che occorre far riferimento, non potendosi considerare giuridicamente corretto il richiamo che si voglia fare alla seconda, ponendola in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza, previsto dall'art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p. e sanzionato di nullità ai sensi del combinato disposto del successivo comma 3 e dell'art. 125, comma 3, stesso codice.