Cass. pen. n. 4171 del 6 aprile 1998
Testo massima n. 1
La mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p., compreso quello della specificità dei motivi, rende l'atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità; in tali ipotesi, infatti, si è in presenza di una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità. (Fattispecie relativa a reato prescritto successivamente alla presentazione del ricorso per cassazione, privo della enunciazione dei motivi che lo sostenevano).