Cass. pen. n. 5571 del 13 maggio 1998
Testo massima n. 1
L'art. 372 c.p., nel punire la falsità della testimonianza, tutela l'integrale contenuto conoscitivo della dichiarazione, comprensivo tanto del fatto quanto del modo in cui lo stesso è stato conosciuto dal testimone, con la conseguenza che il reato sussiste anche se il testimone, riferendo un fatto vero, affermi il falso circa le modalità con le quali lo ha appreso. (Nel caso di specie il teste aveva affermato di aver conosciuto quanto deposto per averne avuto notizia da persona che non poteva avergli riferito i fatti).