Cass. pen. n. 228 del 3 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di continuazione, ai fini del calcolo delle pene la violazione più grave va individuata in quella punita più severamente, sicché nel concorso tra delitti e contravvenzioni, violazione più grave va considerata quella costituente delitto, e ciò anche nel caso in cui la contravvenzione sia punita edittalmente con una pena di maggiore quantità rispetto a quella prevista per il delitto; il discorso quantitativo serve, infatti, solo come integratore allorquando si tratti di pene di uguale specie.