Cass. pen. n. 2482 del 27 agosto 1999
Testo massima n. 1
Poiché le pronunce sulle istanze di revoca o modifica della misura cautelare applicata all'estradando fanno parte del procedimento finalizzato all'estradizione e sono espressione della «competenza accessoria» del giudice che su questa deve pronunciarsi, non dà luogo all'incompatibilità di cui all'art. 34 c.p.p. la circostanza che gli stessi giudici che hanno provveduto de libertate siano chiamati a pronunciarsi anche sull'estradizione.