Cass. pen. n. 2800 del 28 settembre 1999
Testo massima n. 1
La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 28 c.p.p. regola preventivamente il contrasto tra il giudice dell'udienza preliminare e quello del dibattimento, attribuendo ope legis prevalenza alla decisione di quest'ultimo, di modo che non può sussistere conflitto fra detti giudici.