Cass. pen. n. 2877 del 3 marzo 1999
Testo massima n. 1
Chi si sia impossessato, mediante furto, di una carta di credito o analogo documento, non può rispondere, per il solo fatto dell'acquisito possesso, anche del reato di cui all'art. 12 del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, conv. con modif. in legge 5 luglio 1991, n. 197, fermo restando che il furto può invece concorrere con il detto reato qualora questo venga realizzato nelle diverse forme dell'utilizzazione o dell'alterazione.
Testo massima n. 2
Il delitto previsto dall'art. 12 della legge 3 maggio 1991, n. 143 (che punisce, tra l'altro, il possesso di carta di credito di illecita provenienza) si pone in rapporto di specialità con il delitto di ricettazione (dal momento che tutti gli elementi del delitto di cui all'art. 648 c.p. sono presenti nella ipotesi criminosa di possesso di carta di credito di illecita provenienza, la quale contiene, inoltre, l'elemento specializzante rappresentato dal possesso del documento sopra indicato). Conseguentemente, l'autore del furto della carta di credito non può essere chiamato a rispondere anche dell'abusivo possesso del medesimo documento, dal momento che la detenzione da parte del ladro del bene trafugato rappresenta l'evento (in senso naturalistico) dell'atto dell'impossessamento della cosa mobile altrui.