Cass. pen. n. 3212 del 15 giugno 1999
Testo massima n. 1
La disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza, applicandosi non solo ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti dagli artt. 47, comma quarto, e 51 bis della legge n. 354 del 1975 (c.d. ordinamento penitenziario) per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena o della misura alternativa. La violazione della disciplina in questione dà luogo a nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c) c.p.p.