Cass. pen. n. 4582 del 17 luglio 1999
Testo massima n. 1
L'eventuale mancata trasmissione dei decreti autorizzativi, regolarmente emessi, va eccepita immediatamente con la richiesta di riesame, al fine di consentire alla difesa e al giudice di verificare la legittimità delle intercettazioni e, in tal caso, spetta al tribunale disporne l'acquisizione. Qualora,invece, l'acquisizione della prova sia avvenuta in base a decreti regolarmente emessi e trasmessi, deve escludersi la possibilità per il giudice di rilevarne di ufficio l'inutilizzabilità per asserita incongruità della motivazione, essendo tale potere esercitabile solo in presenza di una inutilizzabilità effettiva, per essere stati i mezzi di prova acquisiti illecitamente, con violazione delle norme poste a tutela dei diritti della difesa.