Cass. pen. n. 5687 del 26 marzo 1999
Testo massima n. 1
L'art. 666, comma 2, c.p.p. nel prevedere l'inammissibilità delle istanze meramente reiterative di altre già rigettate quando non venga prospettato, a sostegno di esse, alcun elemento nuovo, non richiede affatto che il precedente provvedimento di rigetto abbia acquisito carattere di definitività; il che ben si giustifica anche sotto il profilo della ratio legis, considerando che la disposizione anzidetta è volta non solo ad impedire, ma anche a prevenire l'eventualità di contrastanti decisioni sul medesimo punto in presenza di una immutata situazione di fatto.