Cass. pen. n. 9132 del 16 luglio 1999

Testo massima n. 1


In tema di aggravanti del delitto di furto, il giudice assolve l'obbligo di motivazione in ordine alla circostanza relativa al bagaglio dei viaggiatori (art. 625 n. 6 c.p.) se chiarisce sulla base di quali concrete emergenze dibattimentali possa essere qualificata «viaggiatore» la persona offesa e «bagaglio» la cosa oggetto della amotio da parte del ladro, non apparendo sufficiente la semplice indicazione consistente nel fatto che il furto o il tentativo di furto venga perpetrato su di una borsa portata a tracolla da persona che si trattiene all'interno di stazione ferroviaria. Deve infatti risultare certo che il soggetto passivo si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato e che il suo trattenersi all'interno di una struttura solitamente destinata ad accogliere viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.

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