Cass. pen. n. 12048 del 23 novembre 2000

Testo massima n. 1


Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 c.p.p., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere; tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.

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