Cass. pen. n. 2350 del 12 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di sequestro, la impugnazione da parte del custode del provvedimento del giudice, richiesto della liquidazione del relativo compenso, deve essere proposta con le modalità di cui all'art. 666 c.p.p. A tanto consegue che detto provvedimento non è ricorribile per Cassazione, ma opponibile innanzi al giudice dell'esecuzione, ma che, non di meno, l'erronea proposizione di un mezzo di impugnazione diverso dal gravame consentito non esclude “in applicazione analogica del principio della conversione dei mezzi di impugnazione — che possa conferirsi allo stesso la più appropriata qualificazione, data la inequivoca volontà espressa dal ricorrente di sottoporre a sindacato la decisione impugnata. (Fattispecie nella quale la Corte, qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello).