Cass. pen. n. 4074 del 31 marzo 2000

Testo massima n. 1


Nel caso di ufficio giudiziario diviso in più sezioni, l'indicazione della sezione innanzi alla quale si deve comparire è necessaria per individuare il luogo di comparizione, e l'omissione comporta la nullità dell'ordinanza di contumacia. Peraltro la nullità sarà generale ed assoluta, ai sensi dell'art. 178, lett. c), c.p.p. solo allorquando la mancata indicazione della sezione giudicante è tale, in rapporto alla situazione concreta, da provocare un'incertezza assoluta sul luogo di comparizione e da pregiudicare, in termini effettivi, il diritto di intervento dell'imputato.

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