Cass. pen. n. 43822 del 8 novembre 2000

Testo massima n. 1


In caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, avuto riguardo alla peculiarità e natura premiale del rito, oggetto di valutazione da parte del giudice, ai fini della verifica della congruità della pena, è il risultato finale dell'accordo e pertanto, quanto all'aumento di pena per la continuazione, non vi è necessità di una specifica motivazione nel senso della esplicita indicazione dell'aumento sulla pena base, ma è sufficiente la valutazione della pena finale, purché non illegale. (Fattispecie in cui, rispetto alla contestazione della continuazione già contenuta nel capo di imputazione, è stato ritenuto sufficiente che la pena complessiva finale risultasse superiore al minimo edittale, potendosi ritenere che il giudice avesse implicitamente valutato la legalità e congruità della pena concordata tenendo conto dell'aumento, evidentemente già incluso nella pena finale oggetto del patteggiamento, per la detta continuazione).

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