Cass. pen. n. 10312 del 13 marzo 2001

Testo massima n. 1


In analogia alla regola fissata dall'art. 129, comma 2, c.p.p., secondo la quale, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, deve pronunciarsi pronuncia di proscioglimento nel merito, con una delle formule ivi indicate, quando risulti già evidente dagli atti la sussistenza delle relative condizioni, deve ritenersi che, anche in presenza di una abolitio criminis, quando sia già evidente che vi sono le condizioni per l'applicazione di una più favorevole formula di proscioglimento nel merito, deve darsi la prevalenza a tale formula piuttosto che a quella di proscioglimento in diritto, basata sulla constatazione che il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

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