Cass. pen. n. 24335 del 15 giugno 2001

Testo massima n. 1


La disposizione dell'ultimo comma, seconda parte, dell'art. 164 c.p. è applicabile esclusivamente nel caso in cui, tra la prima condanna sospesa e quella per la quale dovrebbe procedersi ad ulteriore condanna o applicazione di pena, non si sia inserita altra condanna o applicazione di pena perché, diversamente, verrebbe meno la possibilità di formulare una prognosi favorevole essendosi, il condannato, dimostrato immeritevole della fiducia in lui riposta. (Mass. redaz.).

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