Cass. pen. n. 39946 del 9 novembre 2001

Testo massima n. 1


È inammissibile il ricorso straordinario proposto per la correzione di un errore di fatto contenuto in una sentenza depositata prima della data di entrata in vigore dell'art. 625 bis c.p.p., introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n. 128, in quanto la nuova disciplina non prevede disposizioni transitorie derogative del principio tempus regit actum che governa la materia processuale.

Testo massima n. 2


L'omesso esame di un motivo di ricorso non configura un'ipotesi di errore di fatto, per cui può essere richiesta, ai sensi dell'art. 625 bis c.p.p., la correzione del provvedimento pronunciato dalla Corte di cassazione, ma un difetto di motivazione riguardante una decisione di ultima istanza che non può essere sottoposta a censura.

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