Cass. pen. n. 6064 del 13 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Qualora l'applicazione di una causa estintiva del reato, ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., abbia postulato la formulazione di un giudizio di colpevolezza — come si verifica quando essa dipenda dalla ritenuta sussistenza di una circostanza attenuante — è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce, da parte dell'imputato, vizi di motivazione in ordine al suddetto giudizio.