Cass. pen. n. 8164 del 27 febbraio 2001
Testo massima n. 1
L'istituto della continuazione non è applicabile tra reati dolosi e reati colposi, in quanto l'unicità del disegno criminoso attiene ad un momento psicologico (dolo) che non può sussistere nei reati colposi nei quali l'evento non è voluto.