Cass. pen. n. 21561 del 4 giugno 2002
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello in camera di consiglio, l'udienza deve essere rinviata quando vi è un legittimo impedimento dell'imputato che, sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello del luogo di svolgimento del giudizio, abbia manifestato la volontà di comparire e non abbia ottenuto autorizzazione dal giudice competente. Ne consegue che la sentenza pronunciata all'esito dell'udienza — celebrata nonostante l'impedimento dell'imputato a comparire — è viziata dalla nullità prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p., a regime intermedio ex art. 180 dello stesso codice.