Cass. pen. n. 38448 del 15 novembre 2002
Testo massima n. 1
Il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Gip a seguito di opposizione a decreto di condanna, per omessa enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, restituendogli gli atti, non è abnorme — in quanto il potere di dichiarare detta nullità è attribuito espressamente al giudice dibattimentale — e, pur potendosi configurare come illegittimo ove concretamente difettino i presupposti per la sua adozione, prevale, in forza della regola stabilita nell'art. 28, comma 2, c.p.p., su quello del Gip. (Fattispecie relativa a conflitto negativo di competenza sollevato dal Gip e ritenuto inammissibile dalla S.C., che gli ha conseguentemente restituito gli atti per l'ulteriore corso).