Cass. pen. n. 13981 del 26 marzo 2003
Testo massima n. 1
Il giudice, qualora debba provvedere, anche d'ufficio, in ordine alla revoca o alla sostituzione della misura coercitiva, ha l'obbligo di rivolgere al pubblico ministero richiesta di parere, il cui inadempimento comporta la nullità prevista dall'art. 178 lett. b) c.p.p. per inosservanza delle disposizioni concernenti la partecipazione del pubblico ministero al procedimento. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha chiarito che l'avviso della data dell'interrogatorio spedito al P.M. non sostituisce la richiesta di parere in ordine alla modifica o revoca della misura e che l'uso dell'avverbio “immediatamente” nell'art. 299, comma 1, c.p.p. sottolinea l'esigenza di celere definizione della procedura, ma non implica la possibilità di una revoca o sostituzione della misura ex officio).