Cass. pen. n. 18360 del 17 aprile 2003

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di abuso di ufficio realizzato mediante omissione o rifiuto deve trovare applicazione l'art. 323, primo comma c.p., in quanto reato più grave di quello previsto dall'art. 328 c.p., tutte le volte in cui l'abuso sia stato commesso al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio ingiusto patrimoniale, o comunque per arrecare ad altri un danno ingiusto, e tali eventi si siano realizzati effettivamente.

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