Cass. pen. n. 2011 del 16 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Il nuovo testo dell'art. 294, comma 1, c.p.p. — modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.L. 22 febbraio 1999, n. 29, conv. dall'art. 1 della legge 21 aprile 1999, n. 109, al fine di coprire urgentemente il vuoto normativo creato dal duplice intervento, additivo e demolitorio, sugli artt. 294 e 302 c.p.p., effettuato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 77 del 1997 e n. 32 del 1999 — indica nel «giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare» quello competente a procedere all'interrogatorio di garanzia, «fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento». Ne consegue, in forza di tale prorogatio competentiae, che — per le misure cautelari applicate nella fase delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ma eseguite dopo l'avvenuta trasmissione degli atti al giudice dibattimentale e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento — legittimamente procede all'interrogatorio di garanzia dell'imputato il Gip che ha emesso la misura.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE