Cass. pen. n. 20271 del 7 maggio 2003

Testo massima n. 1


La polizia giudiziaria, quando agisca di propria iniziativa e non su delega del P.M., prima di procedere al sequestro, ex art. 354 c.p.p., deve avvisare l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (ex art. 114 att. c.p.p.), in quanto anche il sequestro — come le ispezioni e le perquisizioni — rientra nella categoria degli atti per i quali è previsto l'avviso all'indagato della facoltà di nominare un difensore ad inizio di operazioni; la violazione di tale obbligo determina una nullità a regime intermedio, la quale, essendo pertinente alla fase delle indagini preliminari, è sanata se non eccepita tempestivamente entro il giudizio di primo grado.

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