Cass. pen. n. 34409 del 14 agosto 2003

Testo massima n. 1


La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. — che concerne il furto commesso su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — non è integrata con riguardo alla sottrazione di un telefono cellulare lasciato a bordo di un'autovettura, trattandosi di apparecchio che non costituisce normale dotazione del veicolo e d'altra parte è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.

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