Cass. pen. n. 35554 del 16 settembre 2003
Testo massima n. 1
Non è punibile, per il principio nemo tenetur se detegere di cui all'art. 384, cpv. c.p., la persona che sia stata costretta a rendere falsa testimonianza nel procedimento promosso su sua querela, così sostenendo l'accusa al fine di evitare l'incriminazione per calunnia.