Cass. pen. n. 28514 del 24 giugno 2004

Testo massima n. 1


Una volta ritenuta la continuazione tra più reati, la determinazione della pena deve essere operata individuando la pena per la violazione più grave e procedendo all'aumento fino al triplo di questa indipendentemente dal fatto che per i reati minori siano previste pene di specie e natura diverse. (Fattispecie in cui è stata eliminata la pena della multa inflitta per i reati di detenzione e porto illegale di arma, riconosciuti in continuazione con quello di tentato omicidio).

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