Cass. pen. n. 42260 del 28 ottobre 2004
Testo massima n. 1
Anche in presenza della causa di estinzione del reato rappresentata dalla remissione di querela, il giudice, prima di prosciogliere con la corrispondente formula, deve verificare, in applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p., che non ricorrano le condizioni per l'applicazione di una formula più favorevole, nel merito, fermo restando, tuttavia, che, ove la remissione intervenga nelle fasi anteriori al dibattimento, nelle quali il giudice ha a disposizione un limitato materiale probatorio o non ne ha affatto, il proscioglimento immediato con la formula più favorevole può aver luogo solo se le relative condizioni risultino evidenti dagli atti già acquisiti.
Testo massima n. 2
In tema di reati perseguibili a querela attribuiti alla competenza del giudice di pace, qualora venga esperito con successo il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, comma 4, del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, ed intervenga quindi remissione di querela, il giudice, pur potendo e dovendo prosciogliere l'imputato con formula diversa e più favorevole di quella basata sulla intervenuta estinzione del reato, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., non può, tuttavia, utilizzare a tal fine le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del tentativo di conciliazione, ostandovi il divieto di cui all'ultima parte del citato art. 29, comma 4, del D.L.vo n. 274/2000.