Cass. pen. n. 15262 del 22 aprile 2005

Testo massima n. 1


È configurabile l'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 2, c.p.) allorché l'attività di sottrazione sia caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, comunque esse si prospettino nel momento di commissione del fatto e, quindi, anche laddove si traducano in una custodia precaria; ne deriva che sussiste l'aggravante in questione allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento — previo attento studio dei movimenti della vittima — delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa, ciò che configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE