Cass. pen. n. 16542 del 3 maggio 2005
Testo massima n. 1
Il divieto di reformatio in peius, pur operando anche con riguardo alle singole componenti della pena complessiva, inflitta in primo grado per più reati uniti sotto il vincolo della continuazione, presuppone, tuttavia, che non venga meno, a seguito del giudizio d'appello, l'unità ontologica della ritenuta continuazione, nella sua struttura costituita dal reato già individuato come più grave e dai reati satelliti. Qualora, invece, tale condizione venga meno, come nel caso in cui per il reato ritenuto più grave intervenga a seguito di annullamento con rinvio l'assoluzione, l'unica esigenza che il giudice di rinvio è tenuto a salvaguardare è quella di garantire all'imputato l'irrogazione di una pena nel suo complesso inferiore a quella già inflitta.