Cass. pen. n. 22431 del 14 giugno 2005
Testo massima n. 1
Nel delitto di omissione di atti d'ufficio il comportamento omissivo del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio rileva solo nei casi in cui, in conseguenza e per effetto dell'inerzia dell'agente, non sia stato posto in essere un atto amministrativo in senso proprio ovvero un'attività di diritto privato o di altra natura che si aveva il dovere di compiere.