Cass. pen. n. 1167 del 13 gennaio 2006
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'articolo 161,comma quarto, c.p.p. che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato, richiede, quale condizione necessaria (e sufficiente), l'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario dell'avvenuto trasferimento di domicilio o di altra causa che renda definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo, a tal fine, sufficiente l'assenza dell'interessato. In altri termini, ai fini e per gli effetti della legittimità della notifica presso il difensore, l'assenza dell'interessato non equivale all'impossibilità della notificazione, a meno che l'ufficiale giudiziario non accerti l'avvenuto trasferimento di domicilio o dia comunque atto nel verbale che si è verificata una causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo.