Cass. pen. n. 22257 del 23 giugno 2006
Testo massima n. 1
In tema di motivi di ricorso per cassazione, la previsione dell'art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., nel testo novellato ad opera dalla legge n. 46 del 2006, nel fare riferimento — ai fini della deduzione del vizio di motivazione — ad atti del processo che devono essere specificamente indicati dal ricorrente detta una previsione aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella contenuta nell'art. 581, comma primo, lett. c), per la quale nell'atto di impugnazione sono indicati i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Ne consegue che il ricorrente — accanto all'onere di formulare motivi di impugnazione specifici e conformi alla previsione dell'art. 581 c.p.p. — ha anche l'onere peculiare di inequivoca individuazione e specifica rappresentazione degli atti processuali che intende far valere, onere da assolvere nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione (integrale esposizione e riproduzione nel testo del ricorso, allegazione in copia, precisa identificazione della collocazione dell'atto nel fascicolo del giudice, ecc.).