Cass. pen. n. 23781 del 7 luglio 2006

Testo massima n. 1


La deduzione del vizio di motivazione dopo la novella dell'art. 606, comma primo lett. e), c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, che ha introdotto la possibilità che sia denunciato il contrasto con «atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» comporta l'onere di indicazione dell'atto da cui risulta il vizio denunciato, di individuazione dell'elemento di fatto o del dato di prova che dall'atto emerge e che è incompatibile con la ricostruzione operata dal provvedimento impugnato, di dimostrazione della corrispondenza al vero di tale elemento o dato, dell'indicazione delle ragioni per le quali tale dato, ignorato dal giudice, è decisivo per la tenuta logica della motivazione ed è capace di mettere in crisi, disarticolandolo, l'intero impianto argomentativo.

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